Riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione
22.10.2010 L'Intendenza scolastica italiana ha rese note le indicazioni provinciali prodotte da un gruppo di lavoro coordinato dall'ispettore Lorenzi, composto da un gruppo di cinque dirigenti scolastici e ottanta docenti.
La parte A definisce gli obiettivi generali e le indicazioni operative per l’utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità nonché per la
costruzione di progetti speciali in ambito linguistico e scientifico-tecnologico.
Le parti B, C e D i profili in uscita, i quadri orari e le indicazioni per la costruzione dei curricula per il primo biennio di scuola secondaria
di secondo grado per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
Eventuali osservazioni e commenti vanno inviati all'Ispettore Paolo Lorenzi entro il 3 novembre.
La segreteria SGBCISL scuola provvederà quanto prima alla stesura della propria presa di posizione e alla sua pubblicazione sulle pagine di questo sito.
La parte A definisce gli obiettivi generali e le indicazioni operative per l’utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità nonché per la
costruzione di progetti speciali in ambito linguistico e scientifico-tecnologico.
Le parti B, C e D i profili in uscita, i quadri orari e le indicazioni per la costruzione dei curricula per il primo biennio di scuola secondaria
di secondo grado per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
Eventuali osservazioni e commenti vanno inviati all'Ispettore Paolo Lorenzi entro il 3 novembre.
La segreteria SGBCISL scuola provvederà quanto prima alla stesura della propria presa di posizione e alla sua pubblicazione sulle pagine di questo sito.
Il giorno 7 ottobre le parti sociali sono state convocate dagli assessori per essere informate sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado.
L'amministrazione italiana ha presentato il piano di distribuzione sul territorio delle scuole secondarie.
Per le indicazioni provinciali e i quadri orario, che l'amministrazione tedesca ha invece già resi noti lo scorso 20 settembre (si veda la pagina in lingua tedesca del nostro sito), bisognerà aspettare il 15 ottobre.
Data l'esiguità delle informazioni ottenute dall'assessore Tommasini e dalla Sovrintendente scolastica Minnei, non ci è ancora possibile presentarvi un quadro preciso di osservazioni.
Proponiamo di seguito la tabella del progetto di distribuzione territoriale delle scuole secondarie in lingua italiana.
L'amministrazione italiana ha presentato il piano di distribuzione sul territorio delle scuole secondarie.
Per le indicazioni provinciali e i quadri orario, che l'amministrazione tedesca ha invece già resi noti lo scorso 20 settembre (si veda la pagina in lingua tedesca del nostro sito), bisognerà aspettare il 15 ottobre.
Data l'esiguità delle informazioni ottenute dall'assessore Tommasini e dalla Sovrintendente scolastica Minnei, non ci è ancora possibile presentarvi un quadro preciso di osservazioni.
Proponiamo di seguito la tabella del progetto di distribuzione territoriale delle scuole secondarie in lingua italiana.
Proposte di modifica e di emendamento del disegno di legge provinciale "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano"
A cura della segreteria provinciale SGBCISL scuola
Presentate al Consiglio scolastico provinciale nella seduta del 31.05.2010
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:
Vale la pena di valutare attentamente la relazione tra l’attuale disegno di legge e la legge provinciale 5 del 2008. Al fine di creare un testo integrato ed omogeneo su tutto il sistema educativo della provincia di Bolzano si potrebbe o considerare tutto il disegno di legge come una modifica della legge provinciale 16 luglio 2008 n.5 (introdurre ad es. un Titolo/Abschnitt 3bis) oppure inserire in questo disegno un nuovo articolo 1 che preveda
che “i principi generali che regolano e orientano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono quelli contenuti nell’articolo 1 della LP 5/2008, che diventa così parte integrante di questa legge”.
Qualora l’indicazione su esposta venisse disattesa, il testo dovrà contenere un’esplicita considerazione sulle attività di sostegno e di integrazione degli allievi con disabilità, tuttora mancante.
La collocazione degli istituti professionali e/o dei relativi percorsi (i percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale finalizzati ad un diploma di istruzione secondaria superiore) nell’Istruzione e formazione professionale continua a rappresentare il principale aspetto di criticità del disegno di legge. La legge statale colloca gli istituti professionali (di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) nel sistema dell'istruzione secondaria superiore (dove lo Stato ha la competenza esclusiva a definire le norme generali, e le regioni hanno competenza legislativa concorrente) che è cosa distinta dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (dove le Regioni hanno competenza esclusiva, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni). Sulla distribuzione delle competenze la legge provinciale non può fare
confusione. La discussione sulla sorte dei corsi di istruzione professionale deve essere approfondita, sulla base di validi elementi di conoscenza della realtà e di una riflessione critica sulle assunzioni culturali implicite (rapporto tra professionalizzazione e scuola di massa, ecc.)
Se si vuole avviare un riordino di tutto il secondo ciclo, non è possibile che la scuola professionale provinciale non sia organicamente inserita nel programma di riforma. Per quanto riguarda estensione degli organi collegiali, applicazione della legge sull’autonomia e uniformizzazione delle modalità di valutazione non possono esserci tentennamenti.
Il testo evidenzia anche un nuovo problema, di grande rilevanza sindacale, nell’art. 11, comma 6 (Qualora nelle scuole del secondo ciclo i quadri orari prevedano unità didattiche di durata inferiore all’unità oraria, l’utilizzo della differenza, ai fini della determinazione dell’orario di servizio del personale docente, è disciplinato in sede di contrattazione collettiva provinciale). Questa previsione legislativa è assolutamente inopportuna. Esiste
già un contratto provinciale che si occupa della materia.
E’ opportuno esplicitare formalmente il coinvolgimento del Consiglio Scolastico Provinciale nella delicata fase di produzione delle materie delegate (indicazioni provinciali, piani di distribuzione territoriale, definizione di criteri generali relativi all’istruzione ed alla formazione del secondo ciclo).
OSSERVAZIONI SULL’ARTICOLATO
Art. 1, comma 1
Nel comma 1 rimangono le differenze tra il testo italiano e quello tedesco. Nel testo tedesco rimane il riferimento ingannevole alla legge 5 che non parla di istruzione liceale e di istruzione tecnica, ma di un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale.
Proposta di modifica: 1. Il secondo ciclo, parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è costituito dai percorsi dell’istruzione liceale, dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale e della formazione professionale che hanno pari valore educativo e formativo. Le
peculiarità del territorio della Provincia di Bolzano nonché le pluralità linguistiche e culturali trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi.
Art.1, comma 2
Dopo “contesto di continuità educativa” inserire “con i primi segmenti del sistema formativo”
Correggere “promuove” in “promuovono”
Sostituire “,in uno spirito di” con “e senso di”
Art. 1, comma 3
Il testo tedesco e quello italiano divergono. In tedesco si parla di Maßnahmen zur Individualisierung und Personalisierung, in italiano si fa direttamente riferimento all’individualizzazione e personalizzazione. La formulazione tedesca risulta più realistica, si propone di scrivere, anche in italiano: attraverso misure volte all’individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti.
(Se non vengono ripresi i principi generali dell’articolo 1 della LP 5/2008) aggiungere al comma o prevedere un ulteriore comma 4 che recita: “ Für die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung bleiben die im Landesgesetz vom 30. Juni 1983, Nr.20, in der geltender Fassung, vorgesehenen Maßnahmen zur Integration und Inklusion aufrecht”
Art. 2
L’articolo potrebbe essere soppresso e il suo contenuto ripartito: la prima parte del comma 1 negli articoli sui licei e sui tecnici e l’intero comma 3 nell’articolo 5 sui percorsi dell’istruzione e formazione professionale, che risulterebbe più facilmente leggibile.
Va comunque chiarito il comma 2 lettera d) che fa un riferimento ad un passo (articolo 7, genericamente) che non è reperibile.
Art. 3 e art. 4 e art. 5
Le finalità formative descritte nel art. 3, comma 1 per i licei, nell’art. 4, comma 1 per l’istruzione tecnica e nell’art. 5, comma 1 e comma 5 sono molto diverse. Si tratta di differenziazioni pesanti, così espresse contraddicono il principio della equivalenza formativa (Gleichwertigkeit) espresso nell’art. 1.
Qualche proposta di modifica in questo senso:
a) 1. I percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un’ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, (tagliare: affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno). I percorsi dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.
b) I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono una AMPIA base culturale di carattere ECONOMICO-SOCIALE, scientifico e tecnologico costruita PER MEZZO DI ADEGUATI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI ( tagliare:lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico) in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nell’istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere (regole) LE DIVERSE DIMENSIONI economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente AD ESSE. I percorsi di istruzione tecnica favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro e permettono il
proseguimento degli studi di ordine superiore.
c) I percorsi dell’istruzione e formazione professionale FORNISCONO, UNITAMENTE AD UNA ADEGUATA ISTRUZIONE GENERALE, UN’APPROFONDITA FORMAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE; ASSICURANO L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE CHE PERMETTANO LO SVOLGIMENTO RIFLESSIVO E CRITICO DI UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE; (si
prefiggono l’obiettivo di formare le studentesse e gli studenti a svolgere con competenza e capacità riflessiva un’attività professionale;) tali percorsi consentono il raggiungimento di diversi livelli di qualificazione professionale fino (al conseguimento di un titolo di studio in esito) all’esame di Stato.
Art. 5
Riscriverlo integrando nel testo dell’art. 5 l’attuale comma 2 dell’articolo 2.
Se il decisore politico non vuole riservare un articolo specifico per i percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale finalizzati ad un diploma di istruzione secondaria superiore , si dovrebbe comunque chiarire che coesistono istituzioni che hanno ancora un diverso riferimento ordinamentale (scuole a carattere statale e scuole provinciali) e che
l’obiettivo è di portare i diversi percorsi ad una integrazione sempre maggiore.
Proposte:
a) cambiare il titolo: Percorsi dell’istruzione professionale e della formazione professionale.
b) Integrare l’indicazione dei settori, indirizzi ed articolazione dei corsi (o toglierli anche da licei e istituti tecnici);
b) aggiungere un comma 5 bis: I percorsi di istruzione professionale delle scuole a carattere statale e i percorsi delle scuole della formazione professionale provinciale sono coordinati tra loro per assicurare nel modo migliore l’integrazione del sistema e il rispetto delle sue finalità formative.
c) aggiungere un comma 5 ter: Agli Istituti professionali di cui al presente articolo può essere offerta, in convenzione, la gestione di corsi volti all’ottenimento di qualifiche professionali
Art. 5 comma 6
Integrare “di cui all’articolo 9 e 10” (suddividere subito le attribuzioni delle scuole statali e provinciali, soggette ad indicazioni diverse)
Art. 5 comma 7
Prevedere esplicitamente l’applicabilità da subito anche alle scuole professionali delle leggi provinciali 18 ottobre 1995 n.20 e 29 giugno 2000 n.12.
Art. 6
L’educazione degli adulti meriterebbe un interesse specifico, ma un articolo così scarno, che si limita a rimandare ad un successivo articolo che a sua volta rimanda all’articolo di partenza potrebbe essere utilmente soppresso. Il comma 1 va inserito nell’art. 9, comma 1, lettera d) e il comma 2 nell’art. 10.
Art. 7
Comma 1
Eliminare “primo e”
I commi 1 e 2 potrebbero essere fusi in un unico comma più chiaro.
Comma 4: aggiungere all’inizio “Sentito il Consiglio scolastico provinciale, la Giunta…”
Il comma 5 fa riferimento alla normativa vigente, quindi al DM n. 139 del 22 agosto 2007 che chiarisce quali sono gli assi culturali strategici con i relativi saperi, articolati in abilità/capacità, conoscenze e competenze. Interessante notare che la Provincia di Bolzano ha da poco sottoscritto l’accordo della Conferenza permanente Stato Regioni che fa espresso riferimento al DM n. 139 del 22 agosto 2007, che dovrebbe quindi impegnare la formazione professionale e l’apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La cosa migliore sarebbe esplicitare nella legge gli assi culturali e le competenze chiave.
Il testo italiano parla di unitarietà del biennio obbligatorio, nel testo tedesco invece c’è die Gleichwertigkeit des Pflichtbienniums. I concetti non sono equivalenti!
Nel comma 6 c’è un arretramento rispetto alla versione precedente: prima si parlava di preponderante unitarietà del curricolo in termini di orario e contenuto delle discipline obbligatorie, ora, molto più genericamente, di un’area comune in termini di discipline. Si propone il ripristino della versione precedente.
Comma 7: dopo “adottano “ aggiungere “nei limite delle risorse disponibili”. Stralciare inoltre l’ultima frase “A tal fine…” perché non è comprensibile il legame con la parte restante del comma.
Art. 8
Comma 1: aggiungere “acquisito il parere del Consiglio scolastico provinciale”
La precedente versione dell’art. 8, comma 2 prevedeva la possibilità di costituire istituti di istruzione e formazione comprensivi di licei, di istituti tecnici e di istituti di istruzione e formazione professionale.
Adesso si parla più genericamente di scuole e istituti di diversi gradi e ordini, che potrebbero fare capo ad un’unica istituzione scolastica.
Il riferimento ad altri ordini di scuola è inutile: già esiste la possiblità dei pluricomprensivi. Rimane l’idea di mettere insieme scuole a carattere statale
e scuole provinciali? Il testo tedesco lascia aperta questa possibilità. Occorre essere chiari!
Il terreno è delicato, prima di procedere è necessario costruire i presupposti per una corretta gestione del personale! Non è opportuno fare astrazione dai diversi ordinamenti di stato giuridico. Lo statuto di autonomia e le sue norme attuative non sono ancora cambiati, il legislatore farebbe bene a prenderne atto! Procedure di gestione del personale incerte nel loro presupposto di legittimità sono destinate ad aprire un vasto contenzioso.
Art. 9
Titolo: aggiungere “istituti professionali”
Comma 1: ripristinare “Nel rispetto della libertà d’insegnamento, dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche e delle identità …. la Giunta – sentito il Consiglio Scolastico Provinciale –
Aggiungere nel comma 1 e nel comma 2 lettera a) “istituti professionali”
Stralciare dalla lettera b del comma 2 “quota facoltativa”
Sostituire la lettera d) del comma 1 con il primo comma dell’art. 6 (vedi osservazioni
sull’art. 6).
Art. 10,
Titolo: se modificato articolo 9 togliere “istruzione”
Comma 1: inserire “sentito il Consiglio Scolastico provinciale”
Comma 3: aggiungere in fondo “in un’ottica d formazione integrale del cittadino”
comma 4: se già inserito nell’articolo 9, stralciare. In subordine formulare “ per i percorsi di durata quinquennale di istruzione professionale preordinati al rilascio di un titolo di studio trovano applicazione le previsioni dell’ articolo 9.”
Art. 11
Comma 1: aggiungere in fondo “ e 10”
Comma 2 e 3 : Si indica un orario minimo settimanale di 27 ore da 60’. A livello nazionale un orario così ridotto vale solo per i bienni di quattro licei. Se c’è l’intenzione di fare come a Trento ed estendere questo orario minimo anche ai trienni bisogna fare attenzione. Il comma 4 dice che tale orario costituisce una prestazione essenziale minima garantita.
Potrebbe sorgere il dubbio che la Provincia voglia sostituirsi allo Stato nel definire i livelli essenziali delle prestazioni. E’ necessario un supplemento di riflessione sulle finalità dell’articolo. Se è stato scritto semplicemente per analogia con lo schema utilizzato nella legge provinciale 5/2008, l’intero articolo potrebbe essere eliminato.
Sul comma 6 si è già detto in premessa: è da eliminare!
Art. 12
La valutazione non può seguire criteri diversi, almeno nell’ambito nel biennio “unitario” e nelle ipotesi di convergenze e collaborazioni tra scuole “statali” e “provinciali”. Se nelle scuole professionali vengono introdotti gli organi collegiali (come da previsione del mutato articolo 5 comma 7), ciò favorirebbe la omogeneizzazione delle modalità di valutazione. In tal caso si potrebbe stralciare il comma 4 ed inserire nel comma 1 “e nelle scuole professionali”.
Art. 14
Il comma 2 (direttori e dirigenti) è delicato e pone molti problemi: si tratta di una norma transitoria? Con quali limiti di tempo? Cosa significa essere preposti a dirigere (mit der Führung einer Schule der Oberstufe betraut zu werden)?
Quali sono le procedure di selezione (mobilità, concorso, altro)? I direttori diventano dirigenti? Attraverso la frequenza di un generico percorso
formativo? E’ assolutamente necessario verificare che vi siano tutti i presupposti giuridici per operazioni di questo tipo!
Art. 15
Sulla valutazione di sistema sarebbe opportuno stabilire qualche principio ulteriore: arrivare ad un unico comitato provinciale di valutazione per le scuole di tutti i gruppi linguistici e chiarire il ruolo dei nuclei operativi come centri di specifica competenza professionale sui temi della valutazione di sistema.
Art. 16
Attenzione: chi incomincia nel settembre 2010 con il vecchio ordinamento deve poter concludere nel terzo anno con una qualifica professionale e nel quinto anno con un titolo di studio coerente con la scelta iniziale! Se il percorso iniziato è tra quelli previsti dalla legge, la sua eventuale soppressione ad opera del piano di distribuzione territoriale deve
essere graduata al fine di consentire la conclusione dei percorsi già attivati.
Vale la pena di valutare attentamente la relazione tra l’attuale disegno di legge e la legge provinciale 5 del 2008. Al fine di creare un testo integrato ed omogeneo su tutto il sistema educativo della provincia di Bolzano si potrebbe o considerare tutto il disegno di legge come una modifica della legge provinciale 16 luglio 2008 n.5 (introdurre ad es. un Titolo/Abschnitt 3bis) oppure inserire in questo disegno un nuovo articolo 1 che preveda
che “i principi generali che regolano e orientano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono quelli contenuti nell’articolo 1 della LP 5/2008, che diventa così parte integrante di questa legge”.
Qualora l’indicazione su esposta venisse disattesa, il testo dovrà contenere un’esplicita considerazione sulle attività di sostegno e di integrazione degli allievi con disabilità, tuttora mancante.
La collocazione degli istituti professionali e/o dei relativi percorsi (i percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale finalizzati ad un diploma di istruzione secondaria superiore) nell’Istruzione e formazione professionale continua a rappresentare il principale aspetto di criticità del disegno di legge. La legge statale colloca gli istituti professionali (di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) nel sistema dell'istruzione secondaria superiore (dove lo Stato ha la competenza esclusiva a definire le norme generali, e le regioni hanno competenza legislativa concorrente) che è cosa distinta dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (dove le Regioni hanno competenza esclusiva, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni). Sulla distribuzione delle competenze la legge provinciale non può fare
confusione. La discussione sulla sorte dei corsi di istruzione professionale deve essere approfondita, sulla base di validi elementi di conoscenza della realtà e di una riflessione critica sulle assunzioni culturali implicite (rapporto tra professionalizzazione e scuola di massa, ecc.)
Se si vuole avviare un riordino di tutto il secondo ciclo, non è possibile che la scuola professionale provinciale non sia organicamente inserita nel programma di riforma. Per quanto riguarda estensione degli organi collegiali, applicazione della legge sull’autonomia e uniformizzazione delle modalità di valutazione non possono esserci tentennamenti.
Il testo evidenzia anche un nuovo problema, di grande rilevanza sindacale, nell’art. 11, comma 6 (Qualora nelle scuole del secondo ciclo i quadri orari prevedano unità didattiche di durata inferiore all’unità oraria, l’utilizzo della differenza, ai fini della determinazione dell’orario di servizio del personale docente, è disciplinato in sede di contrattazione collettiva provinciale). Questa previsione legislativa è assolutamente inopportuna. Esiste
già un contratto provinciale che si occupa della materia.
E’ opportuno esplicitare formalmente il coinvolgimento del Consiglio Scolastico Provinciale nella delicata fase di produzione delle materie delegate (indicazioni provinciali, piani di distribuzione territoriale, definizione di criteri generali relativi all’istruzione ed alla formazione del secondo ciclo).
OSSERVAZIONI SULL’ARTICOLATO
Art. 1, comma 1
Nel comma 1 rimangono le differenze tra il testo italiano e quello tedesco. Nel testo tedesco rimane il riferimento ingannevole alla legge 5 che non parla di istruzione liceale e di istruzione tecnica, ma di un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale.
Proposta di modifica: 1. Il secondo ciclo, parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è costituito dai percorsi dell’istruzione liceale, dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale e della formazione professionale che hanno pari valore educativo e formativo. Le
peculiarità del territorio della Provincia di Bolzano nonché le pluralità linguistiche e culturali trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi.
Art.1, comma 2
Dopo “contesto di continuità educativa” inserire “con i primi segmenti del sistema formativo”
Correggere “promuove” in “promuovono”
Sostituire “,in uno spirito di” con “e senso di”
Art. 1, comma 3
Il testo tedesco e quello italiano divergono. In tedesco si parla di Maßnahmen zur Individualisierung und Personalisierung, in italiano si fa direttamente riferimento all’individualizzazione e personalizzazione. La formulazione tedesca risulta più realistica, si propone di scrivere, anche in italiano: attraverso misure volte all’individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti.
(Se non vengono ripresi i principi generali dell’articolo 1 della LP 5/2008) aggiungere al comma o prevedere un ulteriore comma 4 che recita: “ Für die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung bleiben die im Landesgesetz vom 30. Juni 1983, Nr.20, in der geltender Fassung, vorgesehenen Maßnahmen zur Integration und Inklusion aufrecht”
Art. 2
L’articolo potrebbe essere soppresso e il suo contenuto ripartito: la prima parte del comma 1 negli articoli sui licei e sui tecnici e l’intero comma 3 nell’articolo 5 sui percorsi dell’istruzione e formazione professionale, che risulterebbe più facilmente leggibile.
Va comunque chiarito il comma 2 lettera d) che fa un riferimento ad un passo (articolo 7, genericamente) che non è reperibile.
Art. 3 e art. 4 e art. 5
Le finalità formative descritte nel art. 3, comma 1 per i licei, nell’art. 4, comma 1 per l’istruzione tecnica e nell’art. 5, comma 1 e comma 5 sono molto diverse. Si tratta di differenziazioni pesanti, così espresse contraddicono il principio della equivalenza formativa (Gleichwertigkeit) espresso nell’art. 1.
Qualche proposta di modifica in questo senso:
a) 1. I percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un’ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, (tagliare: affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno). I percorsi dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.
b) I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono una AMPIA base culturale di carattere ECONOMICO-SOCIALE, scientifico e tecnologico costruita PER MEZZO DI ADEGUATI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI ( tagliare:lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico) in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nell’istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere (regole) LE DIVERSE DIMENSIONI economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente AD ESSE. I percorsi di istruzione tecnica favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro e permettono il
proseguimento degli studi di ordine superiore.
c) I percorsi dell’istruzione e formazione professionale FORNISCONO, UNITAMENTE AD UNA ADEGUATA ISTRUZIONE GENERALE, UN’APPROFONDITA FORMAZIONE DI CARATTERE PROFESSIONALE; ASSICURANO L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE CHE PERMETTANO LO SVOLGIMENTO RIFLESSIVO E CRITICO DI UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE; (si
prefiggono l’obiettivo di formare le studentesse e gli studenti a svolgere con competenza e capacità riflessiva un’attività professionale;) tali percorsi consentono il raggiungimento di diversi livelli di qualificazione professionale fino (al conseguimento di un titolo di studio in esito) all’esame di Stato.
Art. 5
Riscriverlo integrando nel testo dell’art. 5 l’attuale comma 2 dell’articolo 2.
Se il decisore politico non vuole riservare un articolo specifico per i percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale finalizzati ad un diploma di istruzione secondaria superiore , si dovrebbe comunque chiarire che coesistono istituzioni che hanno ancora un diverso riferimento ordinamentale (scuole a carattere statale e scuole provinciali) e che
l’obiettivo è di portare i diversi percorsi ad una integrazione sempre maggiore.
Proposte:
a) cambiare il titolo: Percorsi dell’istruzione professionale e della formazione professionale.
b) Integrare l’indicazione dei settori, indirizzi ed articolazione dei corsi (o toglierli anche da licei e istituti tecnici);
b) aggiungere un comma 5 bis: I percorsi di istruzione professionale delle scuole a carattere statale e i percorsi delle scuole della formazione professionale provinciale sono coordinati tra loro per assicurare nel modo migliore l’integrazione del sistema e il rispetto delle sue finalità formative.
c) aggiungere un comma 5 ter: Agli Istituti professionali di cui al presente articolo può essere offerta, in convenzione, la gestione di corsi volti all’ottenimento di qualifiche professionali
Art. 5 comma 6
Integrare “di cui all’articolo 9 e 10” (suddividere subito le attribuzioni delle scuole statali e provinciali, soggette ad indicazioni diverse)
Art. 5 comma 7
Prevedere esplicitamente l’applicabilità da subito anche alle scuole professionali delle leggi provinciali 18 ottobre 1995 n.20 e 29 giugno 2000 n.12.
Art. 6
L’educazione degli adulti meriterebbe un interesse specifico, ma un articolo così scarno, che si limita a rimandare ad un successivo articolo che a sua volta rimanda all’articolo di partenza potrebbe essere utilmente soppresso. Il comma 1 va inserito nell’art. 9, comma 1, lettera d) e il comma 2 nell’art. 10.
Art. 7
Comma 1
Eliminare “primo e”
I commi 1 e 2 potrebbero essere fusi in un unico comma più chiaro.
Comma 4: aggiungere all’inizio “Sentito il Consiglio scolastico provinciale, la Giunta…”
Il comma 5 fa riferimento alla normativa vigente, quindi al DM n. 139 del 22 agosto 2007 che chiarisce quali sono gli assi culturali strategici con i relativi saperi, articolati in abilità/capacità, conoscenze e competenze. Interessante notare che la Provincia di Bolzano ha da poco sottoscritto l’accordo della Conferenza permanente Stato Regioni che fa espresso riferimento al DM n. 139 del 22 agosto 2007, che dovrebbe quindi impegnare la formazione professionale e l’apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La cosa migliore sarebbe esplicitare nella legge gli assi culturali e le competenze chiave.
Il testo italiano parla di unitarietà del biennio obbligatorio, nel testo tedesco invece c’è die Gleichwertigkeit des Pflichtbienniums. I concetti non sono equivalenti!
Nel comma 6 c’è un arretramento rispetto alla versione precedente: prima si parlava di preponderante unitarietà del curricolo in termini di orario e contenuto delle discipline obbligatorie, ora, molto più genericamente, di un’area comune in termini di discipline. Si propone il ripristino della versione precedente.
Comma 7: dopo “adottano “ aggiungere “nei limite delle risorse disponibili”. Stralciare inoltre l’ultima frase “A tal fine…” perché non è comprensibile il legame con la parte restante del comma.
Art. 8
Comma 1: aggiungere “acquisito il parere del Consiglio scolastico provinciale”
La precedente versione dell’art. 8, comma 2 prevedeva la possibilità di costituire istituti di istruzione e formazione comprensivi di licei, di istituti tecnici e di istituti di istruzione e formazione professionale.
Adesso si parla più genericamente di scuole e istituti di diversi gradi e ordini, che potrebbero fare capo ad un’unica istituzione scolastica.
Il riferimento ad altri ordini di scuola è inutile: già esiste la possiblità dei pluricomprensivi. Rimane l’idea di mettere insieme scuole a carattere statale
e scuole provinciali? Il testo tedesco lascia aperta questa possibilità. Occorre essere chiari!
Il terreno è delicato, prima di procedere è necessario costruire i presupposti per una corretta gestione del personale! Non è opportuno fare astrazione dai diversi ordinamenti di stato giuridico. Lo statuto di autonomia e le sue norme attuative non sono ancora cambiati, il legislatore farebbe bene a prenderne atto! Procedure di gestione del personale incerte nel loro presupposto di legittimità sono destinate ad aprire un vasto contenzioso.
Art. 9
Titolo: aggiungere “istituti professionali”
Comma 1: ripristinare “Nel rispetto della libertà d’insegnamento, dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche e delle identità …. la Giunta – sentito il Consiglio Scolastico Provinciale –
Aggiungere nel comma 1 e nel comma 2 lettera a) “istituti professionali”
Stralciare dalla lettera b del comma 2 “quota facoltativa”
Sostituire la lettera d) del comma 1 con il primo comma dell’art. 6 (vedi osservazioni
sull’art. 6).
Art. 10,
Titolo: se modificato articolo 9 togliere “istruzione”
Comma 1: inserire “sentito il Consiglio Scolastico provinciale”
Comma 3: aggiungere in fondo “in un’ottica d formazione integrale del cittadino”
comma 4: se già inserito nell’articolo 9, stralciare. In subordine formulare “ per i percorsi di durata quinquennale di istruzione professionale preordinati al rilascio di un titolo di studio trovano applicazione le previsioni dell’ articolo 9.”
Art. 11
Comma 1: aggiungere in fondo “ e 10”
Comma 2 e 3 : Si indica un orario minimo settimanale di 27 ore da 60’. A livello nazionale un orario così ridotto vale solo per i bienni di quattro licei. Se c’è l’intenzione di fare come a Trento ed estendere questo orario minimo anche ai trienni bisogna fare attenzione. Il comma 4 dice che tale orario costituisce una prestazione essenziale minima garantita.
Potrebbe sorgere il dubbio che la Provincia voglia sostituirsi allo Stato nel definire i livelli essenziali delle prestazioni. E’ necessario un supplemento di riflessione sulle finalità dell’articolo. Se è stato scritto semplicemente per analogia con lo schema utilizzato nella legge provinciale 5/2008, l’intero articolo potrebbe essere eliminato.
Sul comma 6 si è già detto in premessa: è da eliminare!
Art. 12
La valutazione non può seguire criteri diversi, almeno nell’ambito nel biennio “unitario” e nelle ipotesi di convergenze e collaborazioni tra scuole “statali” e “provinciali”. Se nelle scuole professionali vengono introdotti gli organi collegiali (come da previsione del mutato articolo 5 comma 7), ciò favorirebbe la omogeneizzazione delle modalità di valutazione. In tal caso si potrebbe stralciare il comma 4 ed inserire nel comma 1 “e nelle scuole professionali”.
Art. 14
Il comma 2 (direttori e dirigenti) è delicato e pone molti problemi: si tratta di una norma transitoria? Con quali limiti di tempo? Cosa significa essere preposti a dirigere (mit der Führung einer Schule der Oberstufe betraut zu werden)?
Quali sono le procedure di selezione (mobilità, concorso, altro)? I direttori diventano dirigenti? Attraverso la frequenza di un generico percorso
formativo? E’ assolutamente necessario verificare che vi siano tutti i presupposti giuridici per operazioni di questo tipo!
Art. 15
Sulla valutazione di sistema sarebbe opportuno stabilire qualche principio ulteriore: arrivare ad un unico comitato provinciale di valutazione per le scuole di tutti i gruppi linguistici e chiarire il ruolo dei nuclei operativi come centri di specifica competenza professionale sui temi della valutazione di sistema.
Art. 16
Attenzione: chi incomincia nel settembre 2010 con il vecchio ordinamento deve poter concludere nel terzo anno con una qualifica professionale e nel quinto anno con un titolo di studio coerente con la scelta iniziale! Se il percorso iniziato è tra quelli previsti dalla legge, la sua eventuale soppressione ad opera del piano di distribuzione territoriale deve
essere graduata al fine di consentire la conclusione dei percorsi già attivati.
Per continuare il confronto sulla riforma, la SGBCISL Scuola ha organizzato il 01.03.2010 presso la sala di rappresentaza del Comune di Bolzano un convegno sul futuro della riforma in Alto Adige.
Hanno partecipato Arduino Salatin dell’IPRASE di Trento e i dirigenti scolastici Franz Josef Oberstaller (membro del CNPI) ed Alberto Delcorso, gli assessori competenti e gli Intendenti scolastici.
Di seguito il file dell'intrevento di Arduino Salatin.
Hanno partecipato Arduino Salatin dell’IPRASE di Trento e i dirigenti scolastici Franz Josef Oberstaller (membro del CNPI) ed Alberto Delcorso, gli assessori competenti e gli Intendenti scolastici.
Di seguito il file dell'intrevento di Arduino Salatin.
Il 4 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in seconda lettura i decreti attuativi che daranno il via alla riforma della scuola secondaria.
Nel pomeriggio del 2 febbraio scorso, si è svolto, su richiesta delle organizzazioni sindacali un incontro con gli assessori provinciali alla scuola Sabina Kasslatter Mur, Christian Tommasini e Florian Mussner sullo scottante tema della riforma delle superiori.
Dall’incontro non sono uscite indicazioni chiare e definite circa le modalitá applicative della riforma in Alto Adige (come in parte ci aspettavamo), anche a fronte della mancata approvazione definitiva a livello statale dei nuovi regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e professionali e del lavoro ancora in itinere delle commissioni costituite dalla Giunta provinciale.
Rimane certo e confermato lo slittamento al settembre del 2011 dell’avvio della riforma in provincia (a livello statale l’inizio è previsto già nel prossimo settembre, a partire dalle prime classi).
Ciò comporterà comunque un problema di riallineamento, dato che l’intenzione dell’amministrazione è quella di arrivare alle nuove maturitá “riformate” contemporaneamente alle altre province.
Sono attualmente attivi alcuni gruppi di lavoro, che coivolgono le sei ripartizioni provinciali coinvolte. Prima della definizione dei primi documenti di lavoro verranno svolti incontri con il personale docente, con i dirigenti,con le organizzazioni sindacali.
Tra i punti di maggiore criticità sollevati dalle organizzazioni sindacali possiamo citare:
a) la necessitá di fornire in tempi brevi informazioni chiare sulle intenzioni a lungo termine della politica scolastica in Alto Adige,
b) l’esigenza di non intervenire sugli organici e di identificare percorsi di reale riconversione professionale per i docenti che dovessero subire riduzioni orarie della propria disciplina;
c) il carattere maggiormente “unitario” da dare al primo biennio delle superiori per salvaguardare la possibilità di “passerelle” tra i vari corsi e percorsi;
d) la natura e l’identitá dei nuovi istituti professionali, che vanno salvaguardati, valorizzati e non cancellati;
e) l’accettazione di misure di “razionalizzazione” degli indirizzi di studio, solo a condizione che vengano tenuti presenti la distribuzione sul territorio (esigenze della periferia) e le pari opportunità degli studenti;
f) il chiarimento circa l’amministrazione e lo stato giuridico del personale “statale” eventualmente utilizzato per corsi provinciali e viceversa;
g) la necessitá di rivedere alcune scelte ministeriali per quanto riguarda il futuro di alcune discipline (ad es. Diritto ed economia).
La SGBCISL Scuola organizzerà per il prossimo
01.03.2010 presso la sala di rappresentanza del Comune di Bolzano
un convegno sul futuro della riforma in Alto Adige.
Parteciperanno Arduino Salatin dell’IPRASE di Trento e i dirigenti scolastici Franz Josef Oberstaller (membro del CNPI) ed Alberto Delcorso.
Al convegno hanno assicurato la presenza anche gli assessori competenti e gli Intendenti scolastici.
Nel pomeriggio del 2 febbraio scorso, si è svolto, su richiesta delle organizzazioni sindacali un incontro con gli assessori provinciali alla scuola Sabina Kasslatter Mur, Christian Tommasini e Florian Mussner sullo scottante tema della riforma delle superiori.
Dall’incontro non sono uscite indicazioni chiare e definite circa le modalitá applicative della riforma in Alto Adige (come in parte ci aspettavamo), anche a fronte della mancata approvazione definitiva a livello statale dei nuovi regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e professionali e del lavoro ancora in itinere delle commissioni costituite dalla Giunta provinciale.
Rimane certo e confermato lo slittamento al settembre del 2011 dell’avvio della riforma in provincia (a livello statale l’inizio è previsto già nel prossimo settembre, a partire dalle prime classi).
Ciò comporterà comunque un problema di riallineamento, dato che l’intenzione dell’amministrazione è quella di arrivare alle nuove maturitá “riformate” contemporaneamente alle altre province.
Sono attualmente attivi alcuni gruppi di lavoro, che coivolgono le sei ripartizioni provinciali coinvolte. Prima della definizione dei primi documenti di lavoro verranno svolti incontri con il personale docente, con i dirigenti,con le organizzazioni sindacali.
Tra i punti di maggiore criticità sollevati dalle organizzazioni sindacali possiamo citare:
a) la necessitá di fornire in tempi brevi informazioni chiare sulle intenzioni a lungo termine della politica scolastica in Alto Adige,
b) l’esigenza di non intervenire sugli organici e di identificare percorsi di reale riconversione professionale per i docenti che dovessero subire riduzioni orarie della propria disciplina;
c) il carattere maggiormente “unitario” da dare al primo biennio delle superiori per salvaguardare la possibilità di “passerelle” tra i vari corsi e percorsi;
d) la natura e l’identitá dei nuovi istituti professionali, che vanno salvaguardati, valorizzati e non cancellati;
e) l’accettazione di misure di “razionalizzazione” degli indirizzi di studio, solo a condizione che vengano tenuti presenti la distribuzione sul territorio (esigenze della periferia) e le pari opportunità degli studenti;
f) il chiarimento circa l’amministrazione e lo stato giuridico del personale “statale” eventualmente utilizzato per corsi provinciali e viceversa;
g) la necessitá di rivedere alcune scelte ministeriali per quanto riguarda il futuro di alcune discipline (ad es. Diritto ed economia).
La SGBCISL Scuola organizzerà per il prossimo
01.03.2010 presso la sala di rappresentanza del Comune di Bolzano
un convegno sul futuro della riforma in Alto Adige.
Parteciperanno Arduino Salatin dell’IPRASE di Trento e i dirigenti scolastici Franz Josef Oberstaller (membro del CNPI) ed Alberto Delcorso.
Al convegno hanno assicurato la presenza anche gli assessori competenti e gli Intendenti scolastici.


